STATUTO
Lo Statuto di Camelot HIM OdV
Di seguito il documento integrale approvato dall'Assemblea dei Soci l'08 ottobre 2023, conforme al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e alle linee guida ANPAS
Titolo I – Profili generali
Art. 1 – Denominazione, sede
È costituita l’associazione denominata Associazione Camelot Humanitarian Italian Mission OdV con sede in Roma.
Non è richiesta la modifica dello Statuto per il trasferimento della sede nello stesso comune.
Con l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore l’Associazione adotterà l’acronimo ODV, o organizzazione di volontariato, nella propria denominazione associativa.
Art. 2 – Principi associativi fondamentali
L’Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell’art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
L’Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.
Partecipa agli obiettivi universali della pace, dell’educazione, del contrasto alla povertà, della sicurezza alimentare, del diritto alla salute, della protezione e della tutela dell’ecosistema, della cooperazione tra i popoli, di modelli di consumo responsabili.
L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.
Art. 3 - Finalità associative
L'Associazione assume, in particolare, il compito di:
1. promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
2. promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
3. contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
4. favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
5. contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell’Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
6. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
7. collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.
Art. 4 - Attività
Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
1. NIL;
2. NIL;
3. NIL;
4. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali (art. 5 CTS lett. A);
5. NIL;
6. donazione di sangue e organi (art. 5 CTS lett. B);
7. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 CTS lett. B e H);
8. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni (art. 5 CTS lett. A);
9. iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art. 5 CTS lett. Y);
10. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale (art. 5 CTS lett. I);
11. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà (art. 5 CTS lett. A);
12. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale (art. 5 CTS lett. R);
13. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 CTS lett. V);
14. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5 CTS lett. W);
15. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell’infanzia (art. 5 CTS lett. W);
16. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali (art.7 CTS)
Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.
Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito
L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.
L’attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.
Titolo II – Soci
Art. 6 - Requisiti
Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.
L’associazione è costituita solo da persone fisiche.
Si aderisce all’Associazione mediante domanda al Presidente del Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividerne gli scopi e l’impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.
Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni delibera con l’accoglimento o il rigetto della domanda e ne dà comunicazione alla persona richiedente. La delibera di accoglimento è annotata nel libro dei soci.
La delibera di rigetto deve essere motivata; in tal caso l’interessato può, entro il termine perentorio di sessanta giorni solari consecutivi chiedere che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci che delibera, se non appositamente convocata, nella convocazione immediatamente successiva.
L’Associazione è composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.
Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell’associazione con l’assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Le attività di protezione civile sono esercitabili solo al raggiungimento della maggiore età.
I soci iscritti all’Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.
Fatto salvo il diritto di recesso, è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e il trasferimento della qualità di socio e della quota associativa a qualunque titolo.
Art. 7 - Diritti
I soci hanno diritto di:
1. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
2. eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi.
3. chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
4. formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
5. essere informati sull'attività associativa;
6. esaminare i libri sociali presso la sede associativa, previa istanza scritta e motivata al Consiglio direttivo il quale ne assicura l’accesso entro 30 giorni, garantendo la riservatezza dei dati sensibili nei limiti della legge. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.
Art. 8 - Doveri
I soci sono tenuti a:
1. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
2. essere in regola con il versamento della quota associativa;
3. non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
4. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
Art. 9 - Incompatibilità
Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall’Associazione.
Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l’Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.
Art. 10 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
1. per morosità;
2. per decadenza;
3. per esclusione;
4. per recesso.
5. Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha versato la quota associativa o non l’ha rinnovata.
6. Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
7. Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
8. Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all’anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato e non ha diritto al rimborso in tutto o in parte della quota versata.
Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Il provvedimento di cui alla lettera a) è esecutivo dalla scadenza del termine intimato per il pagamento.
I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente.
Il recesso di cui alla lettera d) è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.
Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione
Art. 11 - Scritture contabili e bilancio
L’Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.
Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l’Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello statuto.
Qualora le entrate dell’associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell’associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l’associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
L’associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell’anno.
Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l’Associazione aderisce.
Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate
1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
2.1 dalle quote degli aderenti;
2.2 da contributi di privati;
2.3 da rimborsi derivanti da convenzioni;
2.4 da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
2.5 da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
2.6 da rendite patrimoniali e finanziarie;
2.7 da attività di raccolta fondi;
2.8 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
2.9 da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall’associazione
2.10 da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
2.11 da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell’associazione;
2.12 da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
2.13 da proventi derivanti da attività diverse di cui all’art. 4 comma 3.
Art. 13 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo delle entrate di cui all’art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.
Titolo IV – Organi associativi
Art. 14 - Organi
Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea dei soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. l’Organo di Controllo nel caso in cui la nomina di quest’ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
5. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all’Organo di Controllo formato ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. il Collegio dei Probiviri.
Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro e/o patrimoniali di qualsiasi natura.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Gli Organi sociali possono essere convocati anche in collegamento audio/video attraverso piattaforme consentite dalle normative in vigore a condizione che:
a) sia consentito a chi presiede di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati di ogni votazione;
b) sia consentito al segretario di seguire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
Art. 15 - Assemblea
L’assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
Art. 16 - Convocazione
L’assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell’associazione.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l’Associazione ha sede.
Art. 17 – Tempi e scopi della convocazione
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro la fine del mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza, in tempo utile per il deposito dei bilanci al Registro Unico del Terzo Settore (30 giugno).
Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
Art. 18 – Quorum costitutivi
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
L’assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Art. 19 - Adempimenti
In apertura dei propri lavori, l’assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
Delle riunioni dell’assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.
Art. 20 – Validità delle deliberazioni
L’assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l’elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.
Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.
Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.
Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.
Art. 21 – Intervento e rappresentanza in Assemblea
Ciascun associato ha diritto a un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
Il socio partecipante può essere portatore fino a un massimo di una delega se l’associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento, iscritti nel libro soci tre mesi prima della data fissata per l’Assemblea.
Il socio partecipante può essere portatore fino a un massimo di cinque deleghe se l’associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento, iscritti nel libro soci tre mesi prima della data fissata per l’Assemblea.
Le riunioni dell’assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.
È facoltà del presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.
Art. 22 – Competenze
L' assemblea ordinaria:
1. approva il bilancio consuntivo, quello preventivo e sociale entro il 30 di aprile di ogni anno curandone il deposito al RUNTS entro il 30 giugno;
2. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
3. determina l’importo annuale delle quote associative;
4. definisce le linee programmatiche della Associazione;
5. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
6. approva i regolamenti di funzionamento dell’Assemblea e dei servizi dell’Associazione e le sue modifiche;
7. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all’Associazione;
8. nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
9. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l’Organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
10. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
11. delibera sulla esclusione degli associati di cui alla lettera c) dell’art. 10;
12. delibera sulle istanze di ammissione all’associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
13. delibera sull’istituzione di sezioni della Associazione
14. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’assemblea straordinaria delibera:
1. sulle modifiche dello statuto sociale;
2. sulla variazione della sede legale;
3. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
4. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 37
5. sull’individuazione di attività diverse di cui all’art.4 dello statuto.
Art. 23 – Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall’Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell’Associazione.
2. Il consiglio dura in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L’assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, anche con riguardo a quanto previsto dal Codice Etico Anpas. Si applica in ogni caso l’art. 2382 del Codice civile.
3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere. Può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell’Associazione.
4. Le funzioni del segretario, del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell’Associazione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
7. L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.
Art. 24 – Quorum costitutivi e voto
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
Il Consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.
Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
Art. 25 - Competenze
Il Consiglio direttivo:
1. predispone le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui all’art. 22;
2. predispone la bozza di bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
3. predispone il bilancio sociale, ove ricorra l’obbligo di legge o nel caso il Consiglio direttivo deliberi comunque di realizzarlo
4. dà attuazione alle delibere dell’Assemblea;
5. delibera la stipula contratti, convenzioni e accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
6. delibera l’adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
7. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente statuto;
8. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
9. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
10. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
11. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione.
Art. 26 – Direzione esecutiva
Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente, vicepresidente del consiglio stesso, segretario e tesoriere.
Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.
Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.
Art. 27 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi
Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a convocare l’Assemblea dei soci per la nomina dei nuovi consiglieri a copertura dei posti vacanti al fine di ricomporre il suo numero legale. Non è ammessa la cooptazione.
Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.
La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell’organo di controllo, ove istituito, e del collegio dei probiviri.
Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell’associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’assemblea per la rielezione degli organi medesimi.
Art. 28 - Presidente
Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive, previa delibera del Consiglio Direttivo.
Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall’Associazione.
Il presidente può delegare, in parte o in via temporanea, interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.
Art. 29 – Organo di controllo
Ove ricorrano i presupposti di legge l’associazione nomina l’organo di controllo collegiale o monocratico.
L’Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dall’assemblea. Almeno un componente deve avere i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2, del codice civile. Il Presidente, nominato dall’Organo stesso tra i propri componenti, deve avere i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2, del codice civile, così come pure uno dei membri supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea l’Organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
L’Assemblea potrà eleggere un Organo di Controllo monocratico con le caratteristiche indicate dall’articolo 2397, comma 2, codice civile.
Art. 30 - Competenze
L’Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.
Art. 31 Revisore legale dei conti
L’assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell’art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all’Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.
Art. 32 – Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci. I suoi componenti sono rieleggibili.
Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.
Art. 33 – Competenze
Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.
Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni al tentativo di conciliazione delle parti in ordine ai diritti disponibili.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell’Associazione e sono inappellabili.
Art. 34 Libri sociali obbligatori
L’associazione deve tenere:
1. il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
2. il libro degli associati;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell’organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
Titolo V – Norme finali
Art. 35 - Sezioni
Qualora per decisione dell’assemblea vengano istituite una o più sezioni dell’Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.
Art. 36 - Regolamenti
1. Il Regolamento generale:
a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative;
c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell’associazione;
d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.
2. In relazione agli specifici settori di intervento dell’associazione, l’Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.
Art. 37 – Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all’ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.